AVVISO PUBBLICO: Ordinanza Sindacale Prot. n° 9622 Ordinanza in materia di combustione controllata di residui vegetali sul luogo di produzione.

Ordinanza in materia di combustione controllata di residui vegetali sul luogo di produzione

Data :

24 settembre 2024

Municipium

Descrizione

Prot. n° 9622 del 23.09.2024

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Ordinanza in materia di combustione controllata di residui vegetali sul luogo di produzione

IL SINDACO 

VISTO Il D. Lgs n. 267 del 2000 "Testo Unico degli enti Locali" con particolare riferimento agli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4; 

Il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 225 del 07/06/2024 "Dichiarazione dello stato di pericolosità" per gli incendi boschivi - anno 2024, con il quale si stabilisce, fra l'altro che: "dal 15 giugno al 15 ottobre anno 2024" è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della regione Campania
Il D. Lgs n. 1 del 2018 "Codice di Protezione civile" che: 
all'art. 3 comma 1 lettera c individua il sindaco quale Autorità di protezione Civile; 
all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità in materia di protezione civile; all'art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del servizio Nazionale di protezione Civile; 
La Legge 21.11.2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3 comma 3 lettera c) d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno dei Piano regionale; 

Il D.lgs 152/2006 che detta norme in materia di ambiente e nello specifico: 
a)    L'art. 184 comma 3 lettera ) il quale definisce rifiuti speciali quelli da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 e.e.;
b)    L'art. 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;
c)    L'art. 256 bis, comma 6-bis;

La legge n. 6 del 6 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientai ed industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
La legge regionale 4 ottobre 2018, n. 353, recante "Norma di attuazione della legge 21 novembre 2000 n. 353; 
gli articoli 13, 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 
la legge regionale 22 gennaio 2019 numero 1 "Riordino in materia di agricoltura e sviluppo rurale e s.m.i.; 
la D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020 e s.m.i.; 

RITENUTO NECESSARIO, in attuazione dell'art. 256 bis comma 6 bis del decreto legislativo n. 152/06 cit.: 
- Garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesco e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi; 
- Disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti; 

RITENUTO UTILE E NECESSARIO procedere con la deroga del divieto di abbruciamento di materiale vegetale ( divieto previsto nel periodo tra il 15 giugno e il 15 ottobre 2024) limitatamente alla combustione dei residui colturali; 


VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 405 del 20/09/2024 "Decreto Dirigenziale n. 225 del 07.06.2024 - Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Anno 2024. Deroga per il comparto castanicolo"
VISTI gli articoli 13, 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

ORDINA 

Di derogare al divieto di abbruciamento di materia vegetale (divieto previsto nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre 2024) dalle ore 5:00 alle ore 9:00 del mattino, osservando le seguenti prescrizioni: 

La bruciatura deve avvenire ad una distanza di almeno 100 metri dai boschi; 
La bruciatura deve avvenire sul posto in spazi liberi e sgombri da vegetazione secca e deve essere distribuito in piccoli cumuli; 
La bruciatura deve avvenire in orario mattutino dalle ore 5 :00 alle ore 9:00; 
È vietato procedere all'abbruciamento in presenza di vento; 
La bruciatura deve essere condotta con la presenza obbligatoria e continuativa degli operatori. in adeguato numero e mai da soli. i quali dovranno essere muniti di attrezzature e di acqua per lo spegnimento; 
È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo; 
Adottare ogni altra precauzione utile a scongiurare il rischio di innesco e propagazione di incendi; 
Dell'attività di abbruciamento va data comunicazione almeno 48 ore prima di ciascun abbruciamento al Sindaco, ai Carabinieri Forestali e ai Vigili del Fuoco competenti per territorio; 
Il mancato rispetto dei suddetti obblighi e prescrizioni sarà sanzionato ai sensi dell'art. 178 bis del Regolamento Forestale. comma 2 lettera a) fatte salve ipotesi di reato più grave: 

PRECISA

Che dovrà provvedere immediatamente a far sospendere qualsiasi attività di abbruciamento previamente autorizzata con Ordinanza in deroga, in presenza di un Avviso condizioni di suscettibilità all'innesco e propagazione di incendi boschivi, diramato quotidianamente dalla S.O.R.U. Sala Operativa Regionale Unificata di protezione civile, che preveda una suscettibilità ALTA per il Comune interessato. 

AVVISA 

Che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine di 60 giorni e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. 
Che l'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenza causate dal mancato rispetto del presente atto, sarà sanzionata ai sensi dell'art. 178 bis del Regolamento Forestale, comma 2 lettera a) fatte salve ipotesi di reato più grave; 

DISPONE 

1.    Di trasmettere copia della presente ordinanza, per l'esecuzione ed il rispetto di essa, a tutti i Comandi delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio Comunale(, Stazione Carabinieri, Carabinieri Forestali dello Stato, Protezione Civile, Polizia Municipale), nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino;
2.    Di trasmettere, al tresì, copia della presente ordinanza alla Prefettura di Avellino e alla Regione Campania Settore Protezione Civile.

Dalla Residenza Municipale lì 23 settembre 2024

Il Sindaco

Avv. Vito Pelosi

Municipium

Allegati

ORDINANZA N. 9622 DEL 23-09-2024

Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2024, 12:05

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