Descrizione
Ordinanza Sindacale del 30.09.2026
OGGETTO: Proroga applicazione misure di prevenzione rischio incendi boschivi nel periodo di grave pericolosità e discipina derogatoria per la pulizia dei castagneti da frutto mediante abbruciamento controllato.
IL SINDACO
VISTO
il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4;
il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”, ed in particolare:
l’art. 3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità territoriale di protezione civile;
l’art. 6, comma 1, in materia di attribuzioni della predetta Autorità;
l’art. 16, comma 1, che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, finalizzata alla conservazione e difesa del patrimonio boschivo nazionale; in particolare l’art. 10 della legge n. 353/2000, che prevede divieti e sanzioni nelle aree percorse dal fuoco e dispone che, nelle aree e nei periodi a rischio, siano vietate le azioni anche solo potenzialmente idonee all’innesco;
il D.Lgs. n. 152/2006, ed in particolare l’art. 182, comma 6-bis, secondo cui nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata (vedi ordinanza sindacale divieto abbruciamento prot. 5555 del 15.06.2026);
la legge regionale Campania n. 12/2017;
il Regolamento regionale Campania n. 3/2017 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 75 e 76, richiamati anche nel precedente provvedimento comunale, concernenti norme di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
la legge regionale Campania n. 26/2012, art. 25, comma 1, lett. f), che vieta l’abbruciamento di stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre;
RICHIAMATI
il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 212 del 09/06/2026, richiamato nella precedente ordinanza comunale, con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2026, salvo proproga;
il Comunicato del 29 settembre 2026 della Giunta Regionale della Campania, dal quale risulta che la Regione Campania ha prorogato sino al 15 ottobre 2026 lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, mantenendo in vigore i relativi divieti e obblighi;
PRESO ATTO
che il medesimo comunicato regionale precisa che, nei Comuni individuati dal decreto, i sindaci potranno autorizzare, con apposita ordinanza in deroga al provvedimento di proroga, la pulizia dei
castagneti da frutto mediante abbruciamento, per preparare il terreno alla raccolta delle castagne, nel rispetto delle rigorose prescrizioni di sicurezza previste dal provvedimento;
CONSIDERATO
che sul territorio comunale insistono aree rurali, boscate e castagneti da frutto, rispetto ai quali permane un elevato rischio di innesco e propagazione degli incendi;
che il protrarsi delle condizioni meteoclimatiche sfavorevoli impone il mantenimento delle misure preventive e comportamentali già in vigore;
che, per quanto riguarda il comparto castanicolo, sussiste l’esigenza di consentire, in forma eccezionale e controllata, le operazioni di pulizia dei castagneti da frutto, ove ammesse dalla
disciplina regionale di proroga;
che, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica;
RITENUTO
di dover prorogare sul territorio comunale, sino al 15 ottobre 2026, le misure già disposte con la precedente ordinanza sindacale in materia di rischio incendi;
di dover disciplinare con atto espresso la deroga concernente i soli castagneti da frutto, in termini rigorosamente limitati e con specifiche condizioni di sicurezza;
ORDINA
Art. 1 – Proroga del periodo di applicazione
Su tutto il territorio del Comune di Serino, il periodo di applicazione delle misure di prevenzione del rischio incendi boschivi già vigenti è prorogato fino al 15 ottobre 2026, in conformità alla proroga
regionale dello stato di grave pericolosità.
Art. 2 – Conferma dei divieti generali
Per tutto il periodo dal 30 settembre 2026 al 15 ottobre 2026, e comunque fino a diversa disposizione regionale, restano ferme tutte le misure, i divieti, gli obblighi e le prescrizioni già contenuti nella
precedente ordinanza comunale, ed in particolare:
a) il divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi;
b) il divieto di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino a una distanza di 100 metri da essi, nonché nei pascoli;
c) il divieto di compiere attività che possano creare pericolo mediato o immediato di incendio, ivi compresi l’uso di apparecchi o motori che producano faville o brace, il fumo e l’abbandono di materiali accesi;
d) gli obblighi di pulizia, manutenzione e realizzazione di fasce protettive posti a carico di proprietari, affittuari, conduttori, gestori di infrastrutture, titolari di aree di interfaccia urbano-rurale e gestori di attività esposte al rischio.
Art. 3 – Deroga per la pulizia dei castagneti da frutto
In deroga al regime generale di proroga, poichè il Comune di Serino rientra tra quelli individuati dal decreto regionale richiamato nel comunicato del 29 settembre 2026, è consentita la pulizia dei castagneti da frutto mediante abbruciamento controllato dei residui vegetali strettamente funzionali alla preparazione del terreno alla raccolta delle castagne.
La deroga si applica esclusivamente ai castagneti da frutto e non si estende ad altre colture, fondi rustici, incolti, aree boscate, pascoli o superfici diverse.
Art. 4 – Fascia oraria autorizzata
L’abbruciamento in deroga nei castagneti da frutto è consentito dalle ore 11:00 alle ore 15:00 di tutti i giorni, nel periodo di efficacia della presente ordinanza, salvo sospensione immediata per sopravvenute condizioni di pericolo o per diversa disposizione regionale o comunale.
Art. 5 – Prescrizioni obbligatorie di sicurezza per l’esercizio della deroga
L’abbruciamento consentito ai sensi dell’art. 3 può essere effettuato soltanto nel rispetto integrale delle seguenti prescrizioni:
1. esclusivamente nei castagneti da frutto;
2. solo per residui vegetali naturali derivanti dalla pulizia del fondo;
3. in piccoli cumuli, costantemente presidiati dall’operatore;
4. con disponibilità sul posto di adeguati mezzi di spegnimento, almeno costituiti da riserva idrica, pale, battifuoco o attrezzature equivalenti;
5. previa realizzazione, attorno al cumulo, di una fascia sgombra da vegetazione secca o materiale combustibile;
6. in assenza di vento, raffiche, elevate temperature anomale o altre condizioni meteoclimatiche suscettibili di aggravare il pericolo di propagazione;
7. con presenza continua dell’interessato o di persona incaricata sino al completo spegnimento e raffreddamento dei focolai;
8. con obbligo di interruzione immediata dell’attività in caso di pericolo, sviluppo incontrollato di fiamme o fumo, ovvero su semplice richiesta degli organi di vigilanza;
9. con espresso divieto di eseguire l’abbruciamento a distanza tale da determinare pericolo per boschi, pascoli, abitazioni, strade, elettrodotti, depositi, aree cespugliate o altre infrastrutture esposte;
10. con divieto assoluto di abbandonare il fuoco prima del completo spegnimento.
Art. 7 – Cause di esclusione dalla deroga
La deroga non si applica:
a) alle aree diverse dai castagneti da frutto;
b) ai soggetti che non rispettino le prescrizioni della presente ordinanza;
c) nei giorni o nelle ore in cui siano segnalate condizioni di particolare pericolosità;
d) in caso di provvedimenti di sospensione adottati dal Sindaco, dagli organi di protezione civile o dalla Regione Campania.
Art. 8 – Vigilanza
Sono incaricati della vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza gli organi di Polizia, la Polizia Locale, i Carabinieri, i Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco e gli altri enti territorialmente competenti, secondo le rispettive attribuzioni.
Art. 9 – Sanzioni
La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia di incendi boschivi e tutela ambientale, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni penali previste dagli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.
Per le violazioni per le quali non sia prevista specifica sanzione da altre disposizioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come già richiamato nella precedente ordinanza comunale.
Resta ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di risarcimento del danno ambientale.
Art. 10 – Efficacia
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e ha efficacia dalla data di pubblicazione fino al 15 ottobre 2026, salvo ulteriore proroga, revoca o modifica.
Art. 11 – Pubblicazione e trasmissione
Dispone che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, nonché trasmessa:
alla Prefettura di Avellino;
alla Regione Campania – Protezione Civile;
al Comando di Polizia Municipale;
alla Stazione Carabinieri di Serino;
al Nucleo Carabinieri Forestale di Serino;
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
alle associazioni di protezione civile operanti sul territorio.
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio dei Stato entro 120 giorni.
Dalla Residenza Municipale lì 30 settembre 2026
Il Sindaco
Avv. Vito Pelosi
A cura di
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Ultimo aggiornamento: 1 ottobre 2026, 08:38