Descrizione
Ordinanza Sindacale prot. n. 6297 del 25.06.2024
OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi nel periodo di massima pericolosità.
IL SINDACO
VISTO
Il D. Lgs n. 267 del 2000 "Testo Unico degli enti Locali" con particolare riferimento agli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4;
Il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 225 del 07/06/2024 "Dichiarazione dello stato di pericolosità" per gli incendi boschivi - anno 2024, con il quale si stabilisce, fra l'altro che: "dal 15 giugno al 15 ottobre anno 2024" è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della regione Campania;
Il D. Lgs n. I del 2018 "Codice di Protezione civile" che:
all'art. 3 comma 1 lettera c individua il sindaco quale Autorità di protezione Civile;
all'art 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità in materia di protezione civile; all'art 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del servizio Nazionale di protezione Civile;
Viste le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio prot. . MIN _MUSUMECI-000 I 034-P-06/05/2024;
La Legge 21.11.2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3 comma 3 lettera c) d) cd e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo. dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno dei Piano regionale;
Il D.lgs 152/2006 che detta norme in materia di ambiente;
La legge n. 6 del 6 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientai ed industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
Il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91, convertito in Legge I I agosto 2014, n.116 che all'art. 14 comma 8 b) ha esplicitamente vietato la combustione dei residui vegetai nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;
Il D.M. n.3536 de1'8 febbraio 2016 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del REG (UE) n.1306/2013;
VISTO
il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
La legge Regionale Campania n. 26/2012 in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in articolare l'att. 25, lett. F);
la delibera di G.R.C. n. 330 del 08/08/2014 con la quale è stato approvato il Piano regionale Triennale 2014/2016 per la programmazione delle attività di revisione , prevenzione e lotta atta contro gli incendi boschivi, pubblicata su BURC n. 58/2014;
L'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinan1ento degli EE.LL. di cui al D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii, con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
RICHIAMA I DIVIETI
Vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi valevole dal 15 giugno al 15 ottobre 2024:
• DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182 comma 6 bis D.Lgs. n. 152 del 2006);
• DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 15 giugno asi 15 ottobre ( ait. 25 c. l lett.f legge regionale n. 26/2012);
• DIVIETO di accendere fuochi ali' ape ti o nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75 c. I e 3 Reg. Regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
• DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75 c.4 Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 2/2017):
- Usare motori o fornelli che producano faville o brace;
- Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- Far brillare mine;
- Fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
- gettare fiammiferi o sigarette accese;
- sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali nel
rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
DIVIETO di accendere fuochi d'aitificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 Km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6 art. 1 O dalla legge 21 novembre 200, n. 353 e ss.mm.ii.
E ORDINA
Su tutto il territorio del Comune di di Serino, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre 2024, salvo diversa disposizione e/o proroga da parte della Regione Campania, quanto segue:
1) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi.
Alle società di gestione delle Ferro vie, ad Anas, alle società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 75, c.14, del Regolamento regionale 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette, scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità si esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.
I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio. All'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa vigente si applica la specifica normativa nonché le eventuali ulteriori disposizioni adottate dall'Ente di gestione.
2) Aree di interfaccia urbano-rurale - Attività turistiche e ricettive.
Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane
o rurali esposte al contatto con possibili fonti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere alla ripulitura dell'area circostante l'insediamento, - per un raggio di almeno metri venti - mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa, e l'eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco, secondo quanto disposto dalle regoe tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui all'art. 75 c.15 del Regolamento n. 3/2017 e ss.mm.ii.
Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.
3) Gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea.
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione - di larghezza non inferiore a 5 metri - lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama i'OBBLIGO di cui all'art. 75 c. 14 bis del Regolamento regionale n. 3/2017 per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza. Si richiama, altresì, il rispetto delle norme in materia di applicazione del regime di condizionabilità di cui all'art. 3, c.4, lett.a) del D.M. n. 2588 del 20/03/2020, inerente gli impegni relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 6) e alla delibera di Giunta Regionale n. 341 del 09/07/2020 recante "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionabilità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020.
4) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali.
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
Si richiama il DIVIETO assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi ell' art. 182 c.6-bis del D .Lgs. n. 152 del 2006.
Si richiama, altresì, il DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1 ° giugno al 20 settembre, di cui all'art, 25 c. I lett. F) della legge regionale n. 26/2012.
5) Attività ad alto rischio esplosivo.
Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici ecc ... ), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della legge n. 353/2000, di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza ( con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della sala Operativa unificata Permanente.
Si richiama il DIVIETO di cui all'art. 76 del regolamento Regionale n. 3/2017, di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, ali' interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.
6) Aree boscate.
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
Sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti semplificati, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti.
VIGILANZA E SANZIONI
7) Vigilanza
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, perseguendo i trasgressori a termini di legge.
8) Sanzioni
La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p.
Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione -per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
9) Norme applicabili
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017.
Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione ali' Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Serino nonché mediante ogni altra forma di pubblicità.
AVVISA
Che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Campania entro il termine di 60 giorni e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
DISPONE
1. Di trasmettere copia della presente ordinanza, per l'esecuzione ed il rispetto di essa, a tutti i Comandi delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio Comunale(, Stazione Carabinieri, Carabinieri Forestali dello Stato, Protezione Civile, Polizia Municipale), nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino
2. Di trasmettere, altresì, copia della presente ordinanza alla Prefettura di Avellino e alla Regione Campania Settore Protezione Civile.
Dalla Residenza Municipale lì 25 giugno 2024
Il Sindaco
Avv. Vito Pelosi
A cura di
Allegati
Ultimo aggiornamento: 24 luglio 2024, 13:14